Statuto

TITOLO 1 – DENOMINAZIONE E STATUS GIURIDICO, OGGETTO E SCOPI SOCIALI, SEDE. 

Articolo 1 

È costituita l’Associazione “COMITATO HISTORICAL SUPER TUSCANS (in sigla CHST)”

L’Associazione non ha scopo di lucro, opera in conformità al presente statuto ed è riservata agli Historical Super Tuscans ovvero le Aziende vitivinicole che gestiscono da prima del 1994 singoli vigneti o complessi di vigneti nel territorio di produzione del Chianti Classico, produttivi di vini di eccellenza, ed in particolare produttivi di almeno un Super Tuscan, riconosciuto come tale dal mercato e dalla critica nei modi previsti dal successivo art. 4. 

In considerazione del ruolo svolto per la creazione della categoria di vini denominati Super Tuscan dal Marchese Piero Antinori lo stesso viene nominato Fondatore d’Onore.

Articolo 2 

L’Associazione ha il fine di tutelare e sviluppare il prestigio dei Super Tuscan e in particolare le loro caratteristiche qualitative riconosciute nel tempo, sì da rappresentare il nucleo dei vini fra i più prestigiosi della Toscana, anche in relazione alla loro capacità di esprimere i valori culturali e qualitativi del territorio.

Per l’attuazione dello scopo sociale l’Associazione potrà, in particolare: 

– promuovere e valorizzare l’immagine dei Super Tuscan e quindi delle Aziende che ne sono titolari; 

– difendere e sostenere i Super Tuscan e le Aziende che li producono e che sono motore del sistema vitivinicolo Toscano, proponendo e compiendo le azioni che gli organi dell’Associazione considerano convenienti a supporto degli interessi delle Aziende produttrici di Super Tuscan; 

– promuovere con opportune azioni le modifiche legislative necessarie a potenziare i Super Tuscan e a tutelare le Aziende e i loro proprietari; 

– operare nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, in ambito comunitario, nazionale, territoriale e locale, anche in rappresentanza di tutti i Soci; 

– favorire i collegamenti tra le Aziende produttrici di grandi vini in Paesi diversi, creando un ambito nel quale si possano trasferire conoscenze ed esperienze formatesi in territori diversi e contribuire a dare maggiore visibilità nei confronti degli enti e delle istituzioni nazionali e locali; 

– avviare e realizzare tutte le iniziative che tendono allo studio e alla soluzione dei problemi dei Super Tuscan e delle Aziende che li producono nonché collaborare su questa materia con tutte le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, sempre mantenendo la propria indipendenza; 

– diffondere presso il pubblico una adeguata conoscenza della specifica identità dei vini Super Tuscan, delle Aziende che li producono e di ciò che essa rappresentano nel sistema agro- industriale, per la sua rilevanza come struttura trainante della vitivinicoltura toscana, nonché per il suo ruolo nello sviluppo economico del Paese e nella tutela dei beni ambientali nazionali; 

– condurre ricerche scientifiche e attività formative, anche con seminari e conferenze, con il fine di incoraggiare, promuovere e sviluppare i Super Tuscan e le Aziende che li producono; 

– svolgere una azione di formazione e di acculturamento fra i titolari delle aziende associate per rafforzare sia la loro preparazione nell’affrontare e risolvere i problemi nella propria azienda, sia la loro capacità di operare uniti per i comuni interessi; 

– avvalersi di partners istituzionali esterni, in grado di cooperare fattivamente alle iniziative dell’Associazione, privilegiando le attività di promozione e valorizzazione dei Super Tuscan; 

– compiere qualsiasi attività di natura finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia direttamente o indirettamente connessa con gli scopi sociali, inclusa la costituzione e la partecipazione a società di capitale, associazioni, enti e consorzi. L’Associazione potrà altresì richiedere finanziamenti utili alla realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi. 

Articolo 3 

La sede dell’Associazione è in Castelnuovo Berardenga (Siena), località San Felice 1.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà aprire sezioni o istituire commissioni di studio e ricerca in Italia e all’estero. 

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo che l’assemblea ne deliberi lo scioglimento. 

TITOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE, CATEGORIE, DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI. 

Articolo 4 

Fatto salvo quanto qui di seguito indicato all’articolo 5, possono essere ammessi a far parte dell’Associazione: 

a)  Con la qualifica di Socio: le persone fisiche, giuridiche e gli Enti che a qualsiasi titolo conducono appezzamenti vitati dai quali ottengono e commercializzano Super Tuscan riconosciuti di eccellenza dal mercato e dalla critica e che: 

a.1. siano attivi come vitivinicoltori da prima del 1994. Nel caso di persone giuridiche, il socio deve detenere le partecipazioni societarie da almeno 5 anni; 

a.2 che producano almeno un Super Tuscan ovvero un vino prodotto in Toscana che abbia ottenuto i massimi riconoscimenti della critica nazionale e internazionale;

a.3. che detto Super Tuscan sia prodotto nel territorio di produzione del vino Chianti Classico;

a.4. che detto Super Tuscan sia prodotto da prima del 1994; 

a.5.  siano presentati da almeno 2 soci fondatori; 

a.6. siano ammessi dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell’Associazione da una sola persona fisica, indicata e delegata dal Socio ma che abbia ottenuto il preventivo gradimento del Consiglio Direttivo. 

b) Con la qualifica di Associato: le persone fisiche o giuridiche che, a fronte del pagamento della quota associativa, sono ammesse alle attività promozionali e culturali promosse dall’associazione

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i documenti da allegare, le verifiche da effettuare.

Le condizioni e i requisiti per l’ammissione a Socio e ad Associato potranno essere modificati dall’assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. 

Articolo 5 

I Soci e gli Associati sono raggruppati come segue:

Per quanto riguarda i Soci, questi si distinguono in: 

– SOCI FONDATORI ovvero coloro che hanno, alternativamente, (i) partecipato alla costituzione dell’Associazione nonché alla stesura e approvazione del presente Statuto, (ii) presentato domanda di ammissione, versando contestualmente l’importo dovuto a titolo di quota associativa, entro e non oltre il 26 marzo 2021 e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo o, (iii) dimostrato particolare attenzione e dedizione alle finalità dell’Associazione e tali ritenuti dal Consiglio Direttivo. A tal ultimo fine, saranno i Soci Fondatori che compongono il Consiglio Direttivo a deliberare, con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto, circa l’ammissione di un Socio Ordinario o di un Socio d’Onore a Socio Fondatore. 
I Soci Fondatori sono esonerati dal possesso dei requisiti previsti al punto a) dell’articolo 4. 

– SOCI ORDINARI: sono Soci Ordinari i soggetti che abbiano presentato domanda di ammissione e siano stati ammessi dopo la data sopra precisata. Il Consiglio Direttivo, potrà decidere, con maggioranza qualificata di due terzi, di ammettere come Soci Ordinari, Aziende che non possiedano i requisiti a.3 e a.4 di cui all’art. 4.

– SOCI D’ONORE: i Soci Fondatori che compongono il Consiglio Direttivo potranno nominare, con maggioranza qualificata di 2/3, Soci d’onore scegliendoli fra i vitivinicoltori non Soci che abbiano acquisito meriti particolari nel campo della difesa e sviluppo del prestigio del vino toscano nel mondo.

Per quanto riguarda, gli Associati: sono le persone fisiche o giuridiche che, a fronte del pagamento della quota associativa, sono ammesse alla partecipazione alle attività promozionali e culturali promosse dall’Associazione.

Articolo 6 

La decadenza del Socio Ordinario o Fondatore è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: 

cessazione per qualsiasi motivo dell’attività vitivinicola; 

cessazione della produzione del Super Tuscan costituente il requisito per l’ammissione

perdita della gestione del/dei vigneto/i produttivo/i del Super Tuscan costituente il requisito per l’ammissione; 

perdita dei requisiti previsti al punto a.2 dell’art. 4 

cambio di proprietà o dell’assetto di controllo. 

Nel caso sopra indicato sub d) il Consiglio potrà deliberare, con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti, l’eventuale mantenimento della qualità di Socio.

L’esclusione dei Soci (di qualsivoglia categoria) e degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi: 

1) mancato versamento di quanto dovuto all’Associazione a qualsiasi titolo, purché siano decorsi 3 mesi dalla diffida a mettersi in regola notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC; 

2) compimento di atti lesivi degli interessi dell’Associazione e/o degli altri Soci, ivi compresa la partecipazione ad Enti e/o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione. 

L’impegno dei Soci e degli Associati a far parte dell’Associazione si intende assunto per un biennio, ed è tacitamente e successivamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, salvo recesso da darsi con lettera raccomandata o PEC da inviarsi 6 mesi prima della scadenza di ciascun biennio. 

La decadenza, l’esclusione e il recesso non liberano l’ex-Socio dalle obbligazioni, di qualunque natura, maturate durante il suo periodo di associazione. 

TITOLO 3 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo 7 

Sono organi dell’Associazione: 

1) Assemblea dei Soci 

2) Consiglio Direttivo 

3) Presidente

4) Vice Presidente 

5) Tesoriere 

6) Segretario Generale

Le cariche sociali non danno luogo ad alcuna retribuzione, salvo rimborsi spese decisi dal Consiglio Direttivo e salvo l’emolumento del Segretario generale, eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 8 

Le decisioni dei soci sono di regola adottate mediante deliberazione assembleare.
Nei casi in cui ciò non comporti modifica dello statuto il Consiglio Direttivo può ricorrere alla consultazione scritta dei soci o acquisire il loro consenso scritto con modalità che consentano l’identificazione di chi vota. La decisione si intende adottata ove consegua il voto favorevole della maggioranza dei soci (quale richiesta caso per caso nel successivo articolo 11 dello statuto), espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Quando richiesto da almeno un terzo dei Soci le decisioni devono essere adottate mediante delibera assembleare
Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei soci, raccolti dall’organo amministrativo, sono conservati presso la sede legale e annotati nel Libro delle decisioni dei soci non appena scaduto il termine fissato dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 9 

L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori e Ordinari. Hanno diritto di intervento all’Assemblea, ma senza diritto di voto, i Soci d’Onore. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni validamente adottate impegnano tutti i Soci. 

L’Assemblea ordinaria: 

a)  nomina i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero; 

b)  approva il Bilancio consuntivo annuale; 

c)  approva il Bilancio preventivo annuale; 

d)  delibera sull’azione di responsabilità contro gli Amministratori; 

e)  delibera sull’adozione dei Regolamenti attuativi che il Consiglio Direttivo dovesse sottoporre alla sua approvazione; 

f)  delibera su ogni altro argomento previsto o consentito dalla Legge o dal presente Statuto. 

L’Assemblea Straordinaria: 

g)  delibera le modifiche statutarie; 

h)  delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla sua liquidazione. 

Articolo 10 

L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante lettera semplice o mediante fax, posta elettronica o altre idonee forme di comunicazione anche in via telematica, indicando l’ordine del giorno, il luogo – che potrà essere diverso dalla sede sociale – la data e l’ora di prima e seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore. 

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio, nonché in tutte le altre occasioni in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. 

Articolo 11 

Per la validità dell’Assemblea Ordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei Soci e almeno la metà più uno dei Soci Fondatori. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera, in ogni caso, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In sede straordinaria l’assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei Soci in prima convocazione e con la presenza della metà dei Soci in seconda convocazione purchè siano presenti, rispettivamente, in prima convocazione i due terzi e in seconda convocazione la metà dei Soci Fondatori. L’Assemblea straordinaria delibera, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e, inoltre, la presenza dei due terzi ovvero della metà dei Soci Fondatori a seconda che si tratti di prima o di seconda convocazione. 

Articolo 12 

Hanno diritto di voto nelle assemblee i Soci Fondatori e Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. 

Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea con delega scritta concessa ad altro Socio avente diritto al voto; ogni Socio delegato può rappresentare non più di due Soci nelle Assemblee Ordinarie e non più di tre Soci nelle Assemblee Straordinarie. Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali. 

Salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, il voto è palese. Il voto è segreto quando si tratti di eleggere le cariche sociali o quando il voto abbia ad oggetto persone. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente ovvero da persona designata seduta stante dall’Assemblea stessa. 

L’Assemblea nomina un Segretario, e può validamente svolgersi anche in audioconferenza o teleconferenza o con altri idonei strumenti anche informatici condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l’identificazione dei partecipanti della riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all’o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. In questo caso l’Assemblea si riterrà tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario dell’Assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Articolo 13 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 persone, scelte fra i Soci o fra rappresentanti degli stessi; la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea, all’atto della nomina. 

Fino alla approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale del 2025 f il Consiglio Direttivo sarà composto dai membri nominati nell’atto costitutivo scelti dai Soci Fondatori che hanno sottoscritto l’ atto costitutivo. Il primo Consiglio Direttivo potrà essere integrato dall’Assemblea che si svolgerà nei cinque giorni successivi alla costituzione dell’associazione.

Dopo il compimento del primo quinquennio il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da: 

Soci Fondatori o persone dagli stessi designate ai sensi dell’art.4 comma a, per almeno il 50% dei componenti (con eventuale arrotondamento all’unità superiore). 

Soci d’Onore per i restanti componenti (con eventuale arrotondamento all’unità inferiore). 

Ove venissero presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti verranno assegnati dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, mediante cooptazione tra i Soci.

Fatto salvo il primo mandato quinquennale, i Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

Qualora nel corso del proprio mandato un Consigliere dovesse non rappresentare piu’ l’azienda che lo ha designato ai sensi dell’art.4 comma a, detto consigliere decade dal suo incarico.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà̀ a sostituirli, nel rispetto della sopra precisata ripartizione fra le categorie di Soci.

Se venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina dei mancanti. 

I Consiglieri cooptati dal Consiglio e/o nominati dall’Assemblea a sensi dei commi precedenti scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. È causa di decadenza dalla carica di Consigliere l’assenza, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive del Consiglio Direttivo. 

Articolo 14 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) almeno una volta ogni sei (6) mesi, ed in ogni occasione in cui lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) quando tale convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. 

La convocazione è fatta a mezzo di posta prioritaria, telefax, posta elettronica o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento, spedito all’indirizzo o al numero segnalato da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima e, nei casi più urgenti, almeno ventiquattro ore prima della riunione, con specificazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dal presente statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l’identificazione dei partecipanti della riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all’o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. 

Le decisioni dei Consiglieri possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione da parte di uno o più Consiglieri. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede dell’Associazione entro il termine fissato di volta in volta. 

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei Consiglieri, sono conservati presso la sede legale e trascritti nel Libro delle decisioni dei Consiglieri non appena scaduto il termine fissato. 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è consentito che assistano, su richiesta e designazione dei Consiglieri e in numero non superiore ad uno per Consigliere, degli uditori -senza diritto di voto e di intervento

Ha diritto inoltre di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo il Fondatore d’Onore.

Articolo 15 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell’Assemblea e le materie a questa riservate dalla Legge e dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo: 

elegge nel proprio seno il Presidente, stabilendone i poteri, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario del Consiglio, che potrà anche non essere membro del Consiglio (nel qual caso l’eletto non avrà diritto al voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo); il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata prevista al punto a) del comma successivo; 

fissa il programma operativo per il raggiungimento dello scopo sociale; 

redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione informativa da allegare a quest’ultimo; 

delibera in merito all’ammissione, esclusione, recesso o decadenza dei Soci e degli Associati;

fissa l’ammontare delle quote di ammissione e delle quote associative annuali a carico dei Soci e Associati; 

redige l’eventuale Regolamento interno dell’Associazione; 

delibera la stipulazione di atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività dell’Associazione; 

nomina il Segretario Generale dell’Associazione; 

delibera su eventuali accordi di collaborazione e/o partecipazione con/ad altri Enti e Associazioni; 

delibera l’accettazione di donazioni, lasciti e contributi; 

delibera l’alienazione e l’acquisto di eventuali beni immobili; 

cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 

assume e licenzia l’eventuale personale dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre:

nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:

uno o più CONSIGLIERI DELEGATI, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;

una GIUNTA ESECUTIVA precisandone composizione, attribuzioni e poteri; 

conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato; 

costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consiglio in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti esterni di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi eventuali compensi; 

redigere e adottare uno o più regolamenti per disciplinare quanto risulti necessario od anche solo opportuno per la migliore esecuzione del presente Statuto. 

In caso di necessità e/o urgenza i poteri del Consiglio Direttivo possono essere esercitati dal Presidente, salvo ratifica successiva da parte del Consiglio.
I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica. 

Articolo 16 

Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno i poteri di rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, convocano e presiedono le riunioni del Consiglio Direttivo, ne eseguono le deliberazioni ed esercitano i poteri di ordinaria amministrazione nonché gli altri poteri che il Consiglio dovesse eventualmente delegargli, in via generale o di volta in volta. 

In caso di urgenza possono adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica di quest’ultimo nella sua prima riunione. 

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la facoltà di rilasciare procure speciali. 

In caso di  assenza  o impedimento del Presidente assume provvisoriamente le sue funzioni il Vice Presidente o, in mancanza, il consigliere più anziano. 

Articolo 17

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, escluso il Presidente. 

Provvede, direttamente o con delega a terzi, alle attività di contabilità, amministrazione e finanza, è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e di tutti gli altri libri e scritture richieste dalle leggi; ha, così come il Presidente, firma libera sui conti correnti bancari dell’Associazione, entro i limiti dei saldi attivi disponibili o dei fidi regolarmente concessi ed accettati. La richiesta dei fidi è considerata atto di straordinaria amministrazione; la emissione di titoli di debito quali le cambiali non è ammessa. 

Il Tesoriere deve controllare che l’Associazione non assuma impegni superiori alle sue risorse e, a tal fine, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo hanno obbligo di riferire al Tesoriere in merito ad ogni operazione che comporta un’entrata od una spesa nel bilancio dell’Associazione. 

Articolo 18 

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

È responsabile della conduzione delle attività dell’Associazione e del suo sviluppo secondo le linee programmatiche fissate dal Consiglio Direttivo e conformemente alle indicazioni ricevute dal Presidente. 

Termini e condizioni del suo incarico sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, così come i suoi compiti, i suoi poteri e la sua remunerazione. 

TITOLO 4 – PROVENTI, QUOTE ASSOCIATIVE, BILANCIO E PATRIMONIO 

Articolo 19

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: 

1)  quote associative versate dai Soci e dagli Associati; 

2)  donazioni, lasciti, contributi ed erogazioni di terzi, dei Soci e degli Associati; 

3)  finanziamenti e contributi pubblici o privati; 

4) ogni altro ricavo che possa essere realizzato a fronte di attività consentite dallo statuto sociale. 

Sino a nuova decisione del Consiglio Direttivo (da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti), l’ammontare delle quote associative è il seguente: 

 Quota di ammissione (una tantum) Quota annuale 
Soci Fondatori———–500,00 
Soci Ordinari 1.000,00 500,00 
Soci d’Onore ———– ———- 
AssociatiDefinita di volta in volta dal consiglio direttivo 

Articolo 20

Il Bilancio consuntivo dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale e conto economico, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e accompagnato da una Relazione del Consiglio Direttivo. 

Il bilancio, la Relazione del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nel giorno in cui si tiene l’Assemblea e nei 15 giorni successivi. 

Non avendo l’Associazione scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione, potranno essere destinati, dall’Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l’esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva e/o al fondo comune. 

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. 

Articolo 21 

Il patrimonio dell’Associazione e costituito da: 

ogni apporto non destinato alla copertura delle spese d’esercizio; 

i beni che saranno via via acquisiti dall’Associazione; 

le bottiglie (almeno 12 di ciascuno dei vini di maggior prestigio) che i Soci sono obbligati a conferire ogni anno per costituire una cantina rappresentativa dei loro vini

prodotti, che il Consiglio Direttivo potrà usare sia per promozioni, sia quale immobilizzazione destinata ad accrescersi nel tempo. 

Costituiscono il Fondo Comune: 

i contributi dei Soci a ciò specificamente destinati; 

gli avanzi di gestione e/o le riserve eventualmente destinati/e dall’Assemblea. 

Per la durata dell’Associazione i Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune. 

TITOLO 5 – SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 22 

Qualora, per qualsiasi causa, si addivenga allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere, ove applicabili, secondo le norme di cui agli artt. 2275 e segg. C.C.
Ove il saldo netto del patrimonio risultante dalla liquidazione non possa essere ripartito fra i Soci dell’Associazione, verrà devoluto a istituzioni senza scopo di lucro, scelte dall’Assemblea cui sarà sottoposta l’approvazione del Bilancio finale di liquidazione. 

Articolo 23

Per quanto non previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti esecutivi, valgono le norme di legge in materia di Associazioni e, in particolare, gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.F.to: Laura Bianchi F.to: Manetti MartinoF.to: Paolo De Marchi F.to: Davide Profeti F.to: Francesco Mazzei F.to: Pericle Paciello F.to: Nicolò Mascheroni Stianti F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.